Telefonate e minacce continue e non gradite, pedinamenti, fiato sul collo. Ora tutto questo ha un nome: stalking (dall’inglese to stalk, letteralmente “fare la posta”). E questo nome questo termine ci consente di tutelarci legalmente rispetto al nostro persecutore in quanto il reato di stalking è entrato a far parte dell’ordinamento penale italiano mediante il d.l. n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009) che ha introdotto all’art. 612-bis c.p., il reato di “atti persecutori”,
Capita più sepsso di quel che si pensa e altrettanto spesso le conseguenze sfociano in tragedie. A volte si tratta di un e amore che non si arrende alla fine della storia, altre di un corteggiatore non corrisposto, altre ancora di un qualcuno ossessionato da noi.
In tutti i casi in cui ci si trova in una situazione dove si verificano un insieme di condotte persecutorie ripetute nel tempo (come le telefonate molestie, pedinamenti, minacce) che causano un danno alla vittima condizionando persino le sue abitudini di vita oppure originando un grave stato di ansia o di paura, o, ancora il timore per la propria incolumità o per quella di una persona cara si è in presenza di stalking.
In questo caso la mossa da fare è quella di decidere se presentare subito una querela alla procura della Repubblica o chiedere un ammonimento al questore.
Vediamo nel dettaglio entrambe le opzioni
Cosa cambia tra querela ed ammonimento?
Rivolgendosi alla procura della repubblica il persecutore potrebbe smettere di perseguitare per il timore di essere arrestato, in tal caso è possibile ritirare la querela (seppure solo davanti al giudice nel processo).
Se, invece, ci si rivolge questore e, nonostante il primo ammonimento (o diffida), il persecutore continua nel reato, il procedimento proseguirà a prescindere dalla tua volontà (si dice d’ufficio), per cui il colpevole sarà punito anche se un giorno la vittima cambia idea (perché non sarà più possibile ritirare la querela).
E’ importante sottolineare che le minacce di morte rendono il reato sempre procedibile d’ufficio: quindi la vittima non può scegliere di ritirare la querela (indipendentemente dal fatto che si sia presentata la querela alla procura della Repubblica o la richiesta di ammonimento al questore).
Che pena è prevista per il reato di stalking?
Il reato di stalking è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Al secondo comma, il legislatore, con il d.l. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013 (c.d. legge sul femminicidio), ha esteso l’aggravante prima circoscritta alle condotte moleste realizzate al di fuori del contesto familiare, agli atti persecutori commessi dal coniuge in costanza di matrimonio o anche separato e divorziato, ovvero da persona, attualmente o in passato legata da relazione affettiva alla vittima, o, ancora, commessi attraverso strumenti informatici e telematici. il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
altre aggravanti si avranno se il fatto è commesso a danno di minori, donne in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata (in quest’ultimo caso la pena è aumentata fino alla metà).
Lo stalking è punito a prescindere dalla querela (cioè d’ufficio) se è commesso nei confronti di minori o di persone con disabilità ovvero se connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (o, come detto prima, se è commesso da soggetto già ammonito precedentemente dal questore).
Vediamo nel dettaglio quelle che sono considerate condotte reiterate che configurano il reato di stalking:
La reiterazione delle condotte persecutorie
Reiterare il reato crea un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, a ingenerare un “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” ovvero a costringerla ad alterare le “proprie abitudini di vita”.
Il delitto di stalking rientra, per questo , nella categoria dei reati abituali (Cass. n. 20993/2012), per la cui configurabilità sono sufficienti anche “due sole condotte di minaccia o molestia” come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (Cass. n. 45648/2013; Cass. n. 6417/2010).
Tipi di condotte
In merito al contenuto di queste condotte la giurisprudenza ha ritenuto atti persecutori idonei ad integrare il delitto di stalking anche comportamenti che non necessitano della presenza fisica dello stalker (Cass. n. 32404/2010), come: le telefonate ripetute (Cass. n. 42146/2011), l’invio di buste, sms, e-mail e messaggi tramite internet, nonché la pubblicazione di post o video a contenuto ingiurioso, sessuale o minaccioso sui social network (Cass. n. 14997/2012; Cass. N. 32404/2010); oltre, altresì, al danneggiamento dell’auto della vittima (Cass. n. 8832/2011), alle aggressioni verbali alla presenza di testimoni e alle iniziative gravemente diffamatorie presso i datori di lavoro della vittima per indurre questi ultimi a licenziarla (Cass. n. 34015/2010), nonché, altresì, ai reiterati apprezzamenti, invii di baci e sguardi insistenti e minacciosi (Cass. n. 11945/2010).
il danno per la vittima
La vittima deve, perché il reato sia configurato, avere avuto delle conseguenze come l’alterazione delle abitudini di vita, un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, un fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona alla quale il soggetto è legato da relazione affettiva.
Ecco, questa la Legge ora passiamo alla parte difficile: decidersi. Si perchè alla fine ci dispiace, lui è un nostro ex, oppure lui è innamorato di noi, oppure lui è solo geloso perchè ha dei problemi. Si trova sempre una scusa per rimandare la denuncia. E si sbaglia, anche nei confronti dello stalker. Il perchè è semplice: ci sono casi in cui alle minacce seguono i fatti. Certo il peggio lo avreste voi e i vostri cari, ma anche per lo stolker sarebbe peggio avere un reato per lesioni o, tentato omicidio, o omicidio nella peggiore delle ipotesi. Bisogna quindi denunciare per tempo. Senza farsi scrupoli, è un atto intelligente ed è l’unica cosa giusta da fare.