I permessi nascono nel 1983 da un accordo sottoscritto tra Governo e parti sociali. Con il trascorrere del tempo, nelle consuetudini aziendali la riduzione dell’orario di lavoro i permessi si sono trasformati in un vero e proprio monte ore retribuito a disposizione del dipendente che si possono utilizzare previo consenso del datore di lavoro,.anche solo per esigenze personali.
Il permesso, quindi, non è un vero e proprio obbligo di legge come lo sono ad esempio le ferie, ma è regolato dal contratto collettivo nazionale. Il numero di ore a disposizione varia pertanto a seconda del contratto di riferimento e può andare dalle 40 alle 104 ore all’anno.
Ci sono poi i permessi che spettano per legge e che sono correlati a specifiche situazioni. Che, generalmente, sono retribuiti, e che non possono in alcun modo essere negati. Si pensi, nella peggiore delle ipotesi, a delle situazioni problematiche in famiglia (ad esempio la disabilità di un famigliare)
Nel caso in cui l’impiegato abbia utilizzato per intero i permessi individuali per ex festività ai lavoratori che per giustificati motivi ne facciano richiesta, l’azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accorderà permessi con la corresponsione della retribuzione e senza computarli nel periodo feriale.
Vediamo la tipologia tra le più richieste ossia il permesso per visita medica e motivi sanitari
Se l’assenza del lavoratore è dovuta a una visita medica o per fare delle analisi o terapie, può essere considerata come un’assenza per malattia, o come un permesso, sia retribuito che non retribuito: (dipende dal contratto collettivo applicato, dalla categoria di appartenenza del lavoratore) e dalla specifica motivazione dell’assenza.
Vediamo insieme le principali ipotesi di assenze per motivi sanitari ed il trattamento corrispondente.
Se il dipendente si assenta per effettuare delle visite mediche o per sottoporsi a terapie ambulatoriali in regime di day hospital, l’assenza beneficia dello stesso trattamento delle assenze per malattia, come confermato dall’Inps in una sua nota circolare
L’Inps precisa che è appurato il requisito della temporanea incapacità lavorativa del dipendente, come avviene per la malattia, quando:
-‘la permanenza nel luogo di cura si protrae per tutta la giornata lavorativa;
– le tempistiche necessarie per rientrare dal luogo di cura non consentono la presenza in azienda del lavoratore;
– la prestazione a cui il dipendente si sottopone è considerata dal medico incompatibile con l’attività svolta.
Il possesso del requisito dell’incapacità lavorativa permette di indennizzare l’assenza come se si trattasse di un normale caso di malattia.
Ovviamente affinché l’assenza sia retribuita (indennizzata come la malattia) è fondamentale che la struttura o il centro medico producano un’apposita certificazione che deve essere inviata on line all’Inps; qualora non fose possibile la trasmissione telematica del certificato, il personale sanitario deve rilascaire certificato, redatto su carta intestata, un documento deve essere inviato all’Inps entro due giorni dal rilascio con indicati:
– i dati del dipendente;
– la data di rilascio;
– l’inizio e il termine del ricovero;
– la firma del medico e la descrizione della diagnosi.
Si devono inoltre indicare i dati del datore di lavoro, l’indirizzo di reperibilità ed un eventuale recapito per controlli.
Generalmente gli accertamenti diagnostici di breve durata non sono assimilabili alle assenze per malattia, questo tranne i controlli che hanno queste caratteristiche:
– urgenti e non effettuabili al di fuori dell’orario lavorativo;
– talmente invasivi da richiedere una convalescenza.
Nei casi in cui il dipendente deve assentarsi per effettuare cicli di cura ricorrenti per particolari patologie, il trattamento può essere assimilato alla malattia.
ogni ciclo di cura può essere certificato separatamente o con una documentazione unica, che attesti la necessità di prestazioni ricorrenti: in tal caso il trattamento successivo viene considerato come ricaduta del precedente, proprio come la ricaduta della malattia.
in questi casi si deve inviare il certificato medico all’inizio della terapia, con indicate le date del le prestazioni; delle quali andrà comprovata l’esecuzione, pena la perdita del diritto all’indennità.
Se le visite mediche, le analisi o i trattamenti non rientrano in alcuno dei casi esposti, l’assenza può essere comunque retribuita se previsto dal contratto collettivo applicato.