Quando si può chiedere l’indennità di disoccupazione?

 

domanda disoccupazione
domanda disoccupazione

Purtroppo accade sempre più spesso che si perda il lavoro che si aveva da anni, che ci si trovi così da un giorno all’altro senza più quella sicurezza che ci consente di fare un minimo di programmi per il futuro, di vivere la quotidianità con serenità. Spesso le società chiudono o praticano tagli al personale, talvolta la mancanza di commesse costringe a licenziamenti e così ci si trova senza lavoro.

Trovare subito un’altra occupazione è di certo auspicabile ma non è semplice. Oltre a non abbattersi troppo, oltre a mettersi subito in moto alla ricerca di un nuovo lavoro, è bene conoscere quali sono i propri diritti in tema di indennità di disoccupazione.

Chi ha infatti perso il lavoro per cause involontarie ha diritto a un importo mensile, comprensivo di assegni famigliari, che consente, in attesa di trovare un’altra occupazione di “tamponare” le spese e di avere un’entrata sicura. Si tratta dell’indennità di disoccupazione.

Vediamo quando si può chiedere l’indennità di disoccupazione, quali sono i requisiti, le modalità di presentazione della domanda e quando decadono i requisiti.

L’indennità di disoccupazione è una prestazione economica che viene erogata per tutelare, ameno in parte, i lavoratori dipendenti che, per cause da loro indipendenti, hanno purtroppo perso il lavoro.
Spetta ai dipendenti che hanno, o meglio che hanno avuto, un rapporto di lavoro subordinato compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;

Per avere diritto all’indennità di disoccupazione, oltre ai requisiti sopra esposti, è indispensabile lo stato di disoccupazione involontario che deve essere attestato dall’ex lavoratore attraverso una dichiarazione con la quale l’interessato deve specificare l’attività lavorativa che ha svolto e la disponibilità a svolgere un’altra attività lavorativa in modo immediato.

Qualora il lavoratore si sia licenziato non spetta la disoccupazione, tranne che in alcuni rarissimi casi. Vediamo quali sono.
Ad esempio se si tratta di dimissioni volontarie avvenute durante il periodo di maternità, o se si tratta di dimissioni per giusta causa (mobing, spostamento luogo di lavoro ad oltre 50 km)

Per vedersi riconosciuta l’indennità di disoccupazione il lavoratore deve presentare domanda all’INPS in via telematica o attraverso i servizi telematici direttamente nel portale inps (vi si può accedere solo se in possesso del PIN richiedibile anche on line) o attraverso il Contact Center multicanale che si può contattare con il numero telefonico 803164 gratuito (solo da rete fissa) o il numero 06164164 ( a pagamento da rete mobile).
Altrimenti ci si può recare presso un patronato che provvederà ad inoltrare la domanda on line per conto dell’interessato.

I termini per presentare la domanda di disoccupazione sono due mesi dalla data di inizio del periodo indennizzabile.

L’erogazione dell’indennità di disoccupazione spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno dopo a quello in cui è stata presentata la domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno; dalla data di rilascio della dichiarazione rilasciata al centro per l’impiego (dichiarazione in cui si ci rende immediatamente disponibili a svolgere un’altra attività lavorativa) se questa dichiarazione è successiva alla presentazione della domanda di disoccupazione;

L’importo che verrà corrisposto sarà pari al 75% della retribuzione media mensile dell’ultimo biennio. L’importo della prestazione non può in ogni caso essere superiore ad un importo limite che di anno in anno viene stabilito.

Qualora la retribuzione media sia superiore all’importo stabilito occorre calcolare la prestazione in questo modo: al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2014 questo importo è di € 1.192,98) più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l’anno 2014).

Dopo sei mesi di l’indennità si riduce del 15% e dopo dodici mesi scende ancora di un ulteriore 15% .
Si può riscuotere l’indennità con accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale o con
bonifico domiciliato presso uno sportello Poste Italiane dove risiede il richiedente o direttamente al domicilio del richiedente.

Quando decade il beneficio di disoccupazione?

Ovviamente quando l’ex lavoratore trova un’altra occupazione con un contratto di lavoro superiore ai 6 mesi, quando sopraviene il pensionamento anticipato, quando l’ex lavoratore rifiuta di partecipare o non partecipa regolarmente ad un’attività di formazione propostagli dai centri per l’impiego, quando l’ex lavoratore rifiuta un lavoro la cui retribuzione supera il 20% dell’importo lordo dell’indennità di disoccupazione. La speranza e l’augurio è che decada perchè si è trovata un’altra occupazione.

Riassumendo: se avete perso il vostro lavoro per cause da voi indipendenti rivolgetevi ad un patronato (è gratuito), verificate con lo stesso la presenza dei requisiti e presentate tramite patronato la domanda di indennità di disoccupazione.

Foto di Pubblico Dominio di Geralt

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