Quando si parla di bollo auto è facilissimo incorrere in sanzioni perché, essendo la scandenza di quest’ultimo legata al singolo veicolo e non essendoci dunque una data collettiva di scadenza (con tutti i conseguenti avvisi di scadenza), non è raro avere dimenticanze in proposito. In primis è bene precisare che il bollo è una tassa di possesso e quindi è dovuta dal proprietario del veicolo risultante dal Pra (pubblico registro automobilistico).
E’ lui (il proprietario del veicolo) che “andranno a cercare” se la tassa non dovesse essere pagata. Si tratta di un’imposta dovuta anche in caso di inutilizzo dell’auto.
Vediamo come funziona.
I casi cambiano se si tratta di auto nuova o auto usata.
Quando si acquista un veicolo nuovo è bene preventivare nelle spese anche il primo bollo che deve essere versato entro la fine del mese dell’immatricolazione. Il bollo auto è quindi una spesa praticamente concomitante con l’acquisto dell’auto. Se l’auto è stata immatricolata gli ultimi 10 giorni del mese il bollo può essere pagato entro la fine del mese successivo all’immatricolazione. Anche in quest’ultimo caso è bene tenere presente che il mese dell’immatricolazione andrà PAGATO PER INTERO anche se l’auto è stata acquistata l’ultimo giorno del mese. Esempio: auto acquistata 30 luglio bollo da pagare entro 31 agosto comprensivo del mese di luglio.
Auto usata
Quando si acquista un veicolo usato i casi cambiano a seconda se l’acquisto avviene da un privato o da un rivenditore.
Nel primo caso, ossia in caso di acquisto auto da un privato il nuovo proprietario deve prendere come riferimento la data di scadenza originaria del bollo e mantenere le stesse date e scandenze. Qualora il bollo sia scaduto il mancato pagamento è di competenza del vecchio proprietario e anche le rensposabilità ricadranno a lui (la cartella di pagamento con l’irregolarità e la sanzione arriverà quindi al vecchio proprietario), Quindi i pagamenti per il nuovo proprietario vanno calcolati sempre posteriormente all’acquisto.
Nel caso di acquisto un Rivenditore Autorizzato e se l’auto è coperta dal bollo in corso di validità, l’acquirente deve collegarsi alla scadenza originaria, idem come sopra se il bollo è scaduto le responsabilità per i bolli ANTERIORI all’acquisto ricadranno sul PRECEDENTE proprietario e il nuovo proprietario dovrà attenersi alle scadenze posteriori all’acquisto.
Nel caso in cui sia stato attivato il regime di interruzione dell’obbligo di pagamento del bollo, la scadenza del bollo dovrà essere collegata alla data della compravendita e il bollo andrà pagato entro la fine del mese della data di autentica di compravendita del veicolo. Si tratta in pratica una situazione analoga all’acquisto di un’auto nuova ma, anziché la data di immatricolazione il riferimento sarà la data di compravendita.
Se il bollo va semplicemente rinnovato questa operazione va eseguita entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Qualora l’ultimo giorno utile sia festivo si può pagare il primo giorno lavorativo successivo senza incorrere in sanzioni.
Questo per quanto riguarda il bollo auto. Diverso il discorso per i motocicli, la cui scadenza per il rinnovo del bollo è mesi di febbraio o di agosto di ogni anno.
L’importo del bollo
L’importo del bollo non è lo stesso per tutti i veicoli ma varia a seconda di alcuni fattori. Questi sono: la portata espressa in quintali per gli autocarri, tassa fissa per i ciclomotori e le minicar, potenza massima del motore (espressa in kilowatt) per vetture e motocicli.
Per quanto riguarda le vetture è bene precisare che le vetture meno inquinanti (euro 4 ed euro 5 sono premiate con un bollo inferiore rispetto a quelle più inquinanti. Quindi il bollo non è direttamente proporzionale alla potenza dell’auto ma per il calcolo del suo importo è indispensabile considerare il “fattore eco”.
Dove pagare il bollo
Il bollo si può pagare presso lo sportello postale con un bollettio apposito (commissioni 1,10 Eu)
Nei tabacchini abilitati (commissioni 1,87 Eu)
Nelle delegazioni Aci (commissioni 1,87 Eu) (gratis in provincia di Trento);
Nelle agenzie di pratiche auto abilitate, (commissioni: 1,87 Eu)
on line sul sito delle Poste,
costo della commissione: 1,00 euro con addebito in conto Banco Postaonline o con carta prepagata Postepay, 2,00 euro con carta di credito per importi fino a 100,00 euro, 2 per cento della tassa per importi da 100,01 euro in su.
Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Trentino Alto Adige si può pagare anche on line con carta di credito, tramite il servizio Bollonet, sul sito dell’Aci*,
(commissioni: 1,87 euro + l’1,2 per cento). A mezzo telefono con carta di credito, tramite il servizio Telebollo (199.711.711) dell’Aci (commissioni 1,87 Eu + l’1,2 per cento della tassa automobilistica).
Nel caso in cui si verifica una perdita di possesso dell’auto, un passaggio di proprietà o una variazione qualsiasi del veicolo o della propria residenza è necessario darne tempestiva comunicazione al Pra.
Qualora il bollo non venga pagato entro la scadenza prevista si può regolarizzare la propria situazione pagando una mora che cambia a seconda della data del versamento. Gli interessi legali del 2,5%annuo si calcolano dal giorno successivo alla scadenza. Se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni la sanzione viene ridotta del 3,75%, se avviene entro un anno viene ridotta del 6%.
Ma può anche accadere che il bollo sia stato versato in eccesso, in questo caso occorre richiederne il rimborso. il rimborso del bollo auto viene concesso in caso di pagamento versato due volte, pagamento in eccesso, versamento senza obbligo.
Il rimborso va richiesto tramite domanda in carta semplice entro il 31 dicembre del 3 anno successivo a quello del versamento per il quale si richiede il rimborso.
Ci sono veicoli esenti dal pagamento del bollo auto. Vediamo quali sono:
– veicoli nuovi ecologici;
– veicoli storici;
– veicoli destinati ai disabili;
– veicoli ONLUS;
– veicoli delle organizzazioni di volontariato;
– veicoli destinati al soccorso sanitario;
– veicoli destinati al servizio antincendio;
– veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL, gas Metano o gasolio;
– veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita;
– veicoli interessati da furto o demolizione;
– veicoli interessati da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione
E ora passiamo ad un aspetto controverso che riguarda il bollo auto: la sua prescrizione. Seppur è vero che la prescrizione del bollo avviene in tre anni è altresì vero che, qualora avvenga un atto interruttivo entro questi termini (che ne annulla la prescrizione) e lo stesso è seguito da un altro atto che sarà notificato DOPO i tre anni, il bollo potrà intendersi prescritto. E qui entra in gioco la controversia. In sintesi alcune agenzie di riscossione affermano che i tre anni riguardano solo la prima contestazione, poi il comportamento successivo (e quindi le scadenze degli atti di notifica) dovrebbero essere gli stessi che per le altre tipologie di tributi. Quindi la prescrizione triennale, a loro avviso, deve intendersi per la prima contestazione dello stesso. Qualora vi venga data una “spiegazione” del genere e non vi venga riconosciuto il diritto di prescrizione triennale potete appellarvi alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12263 del 25/05/2007 che sancisce che l’interruzione del termine di prescrizione nei tre anni successivi a quella che era la scadenza del bollo auto non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale come previsto dall’art. 2953 c.c. Il nuovo termine successivo all’atto interruttivo sarà dunque sempre triennale
Un consiglio utilissimo è comunque quello di conservare le ricevute di pagamento del bollo auto perché non è raro che vengano contestati anche pagamenti già correttamente avvenuti perché il pagamento non è stato correttamente registrato. In questi casi è bene fotocopiare la ricevuta e comunicare (anticipando via fax e poi con a/r e ricevuta di ritorno) il pagamento avvenuto tempestivamente chiedendo, ovviamente, l’annullamento della sanzione. Purtroppo nelle tabaccherie le comunicazioni di avvenuto pagamento non sono sempre precise, quindi, soprattutto se si tratta del primo bollo, è opportuno eseguire il pagamento presso il PRA.
Link di riferimento. In questi siti potrete verificare la vostra situazione personale relativa al bollo auto, calcolare l’importo, verificare le scadenze.
http://online.aci.it/acinet/calcolobollo
www1.agenziaentrate.it/servizi/bollo/calcolo
Riassumendo:
– Il bollo auto si paga entro il mese della prima immatricolazione, o il mese successivo se l’auto è immatricolata negli ultimi dieci giorni del mese, entro il mese della compravendita in caso di acquisto da un rivenditore con esenzione, seguendo le scadenze se si acquista un auto usata da un privato.
– Il suo importo varia a seconda della potenza dell’auto e alla sua “ecologicità”: meno inquina e meno paga.
– La prescrizione è di tre anni.
Ho due aito con scadenza agosto …..ho tempo tutto il mese di settembre?
Ho acquistato auto nuova,data immatricolazione 30/11/2006
quando deve essere effettuato il rinnovo del pagamento bollo.entro novembre degli anni successivi con proroga entre 31/12 per non incorrere in sanzioni,oppure nel mese di ottobre proroga novembre,come del resto sempre fatto?
mi sapete dare una risposta in quanto sto vendendo l auto e vorrei fare le cose correttamente?grazie
ho acqistata una auto nuova immatricolata il 06/04/2016 quando devo pagare il bollo ?