Quando è obbligatorio il Green pass

Quando è obbligatorio il Green pass

Green pass

Una parola che ultimamente è tra le più pronunciate: green pass, il certificato verde, il lascia passare per alcuni luoghi, che NON mette tutti daccordo.

Dal 6 agosto vige l’obbligo del green pass per gli over 12 , il certificato che attesta la somministrazione di almeno una dose di vaccino per il covid 19 e che permette quindi ai soli immunizzati l’ingresso in determinati luoghi al chiuso.

Obbligo del green pass per chi e per dove

Nel concreto l’esibizione del green pass è stata chiesta nelle residenze per anziani, alle sale d’attesa dei pronto soccorso, ai reparti ospedalieri per far visita ai familiari ricoverati e alle feste di matrimonio permettendo cosi solo a chi è immunizzato o a chi ha l’esito di un tampone negativo l’ingresso nei luoghi più affollati. Da settembre il governo ha deciso di ampliare i luoghi dove è obbligatorio il certificato verde, includendo i trasporti a lunga percorrenza ed il personale della scuola.

In zona bianca il green pass è obbligatorio agli over 12 anni per l’accesso ad eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, centri termali, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici, per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti , in piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso.

Dove non serve il green pass?

Non è necessario esibire il green pass in negozi, farmacie, supermercati, nei bar e ristoranti all’aperto, nelle chiese, nelle piscine all’aperto.

Quanto dura il green pass

La certificazione verde è rilasciata a chi è stato vaccinato contro il Covid ed a chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarito dal Covid. La durata della certificazione verde in caso di guarigione è di sei mesi dalla data dall’avvenuta guarigione dal Covid. In caso di tampone negativo, il certificato vale quarantotto ore dall’esecuzione del test. Il green pass dura nove mesi dopo aver completato il ciclo vaccinale con la seconda dose

Green pass: verifiche e sanzioni

Il controllo del green pass viene eseguito dai titolari o dai gestori dei servizi e delle attività per i quali vige l’obbligo. Sta a loro verificare il possesso di idonea certificazione. L’autenticità del green pass è verificata con l’App del ministero della Salute «Verifica C-19». In fase di verifica si dovrebbe anche richiedere un documento d’identità. In caso di violazione la sanzione pecuniaria va da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente che a carico dell’utente. Con sconto del 30% se si paga entro 5 giorni. Se la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Come si scarica il green pass?

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione è generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC ed è valida dal 15° giorno successivo alla prima dose di vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione “definitiva” dopo la seconda dose è rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione ed è valida per 9 mesi. Dopo che si è generato il Green Pass, la piattaforma nazionale, invia il codice authcode per scaricarlo ai recapiti mail personali o tramite sms. Il codice, con i dati presenti sulla Tessera Sanitaria, dà la possibilità di ottenere la Certificazione tramite il sito www.dgc.gov.it o su app Immuni. Se si è in possesso di Spid o Carta d’Identità Elettronica (CIE) si può usare l’applicazione IO. Si può anche accedere al fascicolo sanitario elettronico regionale. Dal 30 luglio, in caso di mancato arrivo di sms o email, sul sito www.dgc.gov.it si può recuperare in autonomia il codice authcode e poi scaricare il green pass dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o da App Immuni.

Il green pass per bambini

Il green pass non è richiesto sotto i 12 anni di età. I bambini sotto i 12 possono quindi entrare ovunque senza certificato e senza tampone.

Cosa cambia dal 1 settembre

Dal primo settembre l’obbligo del green pass sarà esteso anche ai mezzi di trasporto ed alla scuola.

Il green pass: mezzi di trasporto e scuola

Dal 1° settembre il certificato verde è necessario al momento di salire in nave, su un traghetto, un aereo o su un treno, esclusi quelli regionali. Non sarà obbligatorio per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per i treni regionali.

A settembre al 100% in presenza sarà prevista l’introduzione del green pass per insegnanti e personale amministrativo nella scuola e nelle università.

Per chi si è vaccinato all’estero.

Gli italiani che si sono vaccinati all’estero con uno dei quattro prodotti autorizzati nell’Ue (Pfizer, Moderna, Astrazeneca, J&J) possono ottenere il green pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentando, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, il certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti: dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto); data/e di somministrazione del/dei vaccino/i; dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Il certificato, in formato cartaceo e/o digitale, dovrà essere redatto almeno in lingua inglese; in caso di altra lingua dovrà essere accompagnati da una traduzione giurata

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