Quando non dichiarare procedimenti penali

Quando non dichiarare procedimenti penali

Quando non dichiarare procedimenti penali

Capita spesso di trovarsi a compilare un’autocertificazione che richiede di dichiarare di non avere precedenti penali: nella preparazione della domanda di un concorso pubblico ad esempio, ma anche nella compilazione di moduli di lavoro. Se non si ha mai avuto a che fare con la giustizia il problema non sussiste ma qualora si hanno dei dubbi come comportarsi? È sempre obbligatorio dichiarare eventuali provvedimenti penali che abbiamo avuto in passato? Quando non dichiarare procedimenti penali?

Innanzitutto è bene sottolineare l’importanza della gravità della falsa dichiarazione.

Cos’è l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva o autocertificazione è una dichiarazione che il cittadino rende alla Pubblica Amministrazione volta a sostituisce i certificati che, generalmente, rilascia la Pubblica Amministrazione. Si può trattare di dati contenuti ad esempio nei certificati amministrativi ma anche quelli contenuti nei casellari giudiziali.

Nel momento in cui si sottoscrive una dichiarazione sostitutiva si forniscono quindi una serie di informazioni sostituendosi all’ufficio preposto. E lo si fa sotto la propria responsabilità, sia civile che penale. Dichiarando cose non vere di commette il reato di falso.

Premesso questo, è anche doveroso precisare che, in alcuni casi, seppur si hanno dei precedenti penali e non si dichiarano, non si incorre nel reato di falsa dichiarazione. Ci sono infatti dei casi in cui si può omettere di dichiarare nell’autocertificazione eventuali precedenti. Vediamo quali sono.

Le condanne che si possono omettere nelle dichiarazioni

Nel momento in cui si deve sottoscrivere un’autocertificazione relativa ai precedenti penali non si è tenuti a indicare la presenza di determinate condanne. La legge permette infatti al dichiarante di non comunicare alla Pubblica Amministrazione alcune condanne, ossia:

  • le condanne che hanno ottenuto il beneficio della non menzione nel certificato del casellario;
  • le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
  • le condanne per reati estinti a seguito di sospensione condizionale della pena;
  • le condanne per il reato di bigamia, nel momento in cui è intervenuta l’estinzione per via della nullità del precedente matrimonio;
  • le condanne alle quali è stata applicata l’amnistia:
  • quando è stata dichiarata la riabilitazione;
  • il patteggiamento nella pena non superiore ai due anni;
  • le condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati (come ad esempio l’ingiuria);
  • le sentenze che hanno dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto;
  • le sentenze di condanna del giudice di pace;
  • le sentenze che dichiarano estinto il reato a seguito dell’esito positivo della messa alla prova per adulti.

Nel dettaglio riportiamo il comma 7 dell’art. 28 che elenca le i casi

1. a) condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e condanne per reati estinti a norma dell’art. 167, comma 1 c.p;
2. b) provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del c.p.p., dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del c.p.p. dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
3. c) provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale.
Le iscrizioni di cui all’articolo 24, comma 1 sono invece:
1. a) condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del c.p., purché il beneficio non sia stato revocato;
2. b) condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167 comma 1, del c.p.;
3. c) condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del c.p.;
4. d) condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
5. e) provvedimenti previsti dall’articolo 445 del c.p.p., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
6. f) condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
f-bis) provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del c.p., quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
1. g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
2. h) provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
3. i) provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
4. l) provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
5. m) provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
m-bis) provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del c.p.p. dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
m-ter) sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del c.p.p. dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

Queste modifiche hanno quindi inciso sul testo attualmente vigente prevedendo che nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dall’interessato non siano riportate le iscrizioni relative ad una bella fetta di casi, e l’interessato non è quindi tenuto ad indicare la presenza delle sopracitate sentenze.

 

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